Maternità: come funziona il congedo parentale (maternità facoltativa)?

Dopo la maternità obbligatoria, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto ad un ulteriore periodo di assenza facoltativo per dedicarsi alla cura del proprio figlio durante il quale percepisce dall’Inps un’indennità economica sostitutiva, in parte, della retribuzione perduta a causa dell’assenza dal lavoro.

Il congedo parentale non deve necessariamente essere goduto subito dopo la maternità obbligatoria, può essere richiesto anche successivamente purchè sia fruito entro il 12° anno di vita del bambino in caso di filiazione naturale ovvero entro i primi 12 anni dalla data di ingresso del minore nella famiglia, in caso di affidamento o adozione. 

Il congedo parentale a differenza della maternità obbligatoria, spetta ad entrambi i genitori, ha una durata massima di 6 mesi che è possibile fruire in maniera continuativa o frazionata; in caso di presenza di un solo genitore il congedo può essere fruito per un periodo continuativo o frazionato massimo di 10 mesi.

E' prevista anche la possibilità di fruire del congedo parentale anche su base oraria. La norma pone però un limite alla fruizione oraria: il genitore non può assentarsi per un numero di ore giornaliero superiore alla metà del suo orario medio giornaliero di servizio e non può unire alle ore di congedo parentale altre ore di permesso legate alla maternità (si vedo guida Congedo parentale su base oraria). 

Per quanto concerne l’ammontare dell’indennità da congedo parentale ai lavoratori dipendenti spetta:

- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera in caso di fruizione del congedo nei primi 6 anni di vita del bambino o nei primi 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione e affidamento;

- un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione; 

- nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

 

Per richiedere il congedo parentale occorre presentare una domanda all’Inps prima dell’inizio del periodo di astensione facoltativa attraverso uno dei seguenti canali: 

- sito web INPS  a cui possibile accedere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS (sezione Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti Acquisizione domanda > Congedo parentale);

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

- enti di patronato.